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Credito imprese: nuovo accordo e garanzie

di Barbara Weisz

Pubblicato 14 Febbraio 2018
Aggiornato 10 Dicembre 2019 15:37

ABI e Confindustria e Governo firmano accordo su nuove garanzie per i prestiti alle imprese con pegno mobiliare non possessorio e trasferimento immobili.

Finanziamenti più lunghi, meno costosi e di ammontare superiore per i contratti fra banche e imprese garantiti da un bene immobile, con linee guida per favorire l’utilizzo del pegno mobiliare non possessorio: sono alcune delle condizioni previste dall’accordo per il credito e la valorizzazione delle nuove figure di garanzia firmato dal presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, e dal direttore generale ABI, Giovanni Sabatini, a Palazzo Chigi alla presenza del Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, e dei ministri dell’Economia, Pier Carlo Padoan, e della Giustizia, Andrea Orlando.

=> Decreto banche per imprese e risparmiatori

In pratica, l’accordo regolamenta le nuove forme di garanzia sui finanziamenti bancari previste dal Dl 59/2016. Le banche che aderiscono ne danno comunicazione sul proprio sito Internet. L’accordo è valido fino al 31 dicembre 2019. Riguarda, in particolare:

  • il pegno mobiliare non possessorio, previsto dall’articolo 1 del decreto legge 59/2016: consente alle imprese di dare in garanzia beni mobili, anche immateriali, destinati all’esercizio di impresa, per ottenere prestiti. I beni restano però nella disponibilità dell’impresa, che quindi può continuare ad utilizzarli per l’attività.
  • Il trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato (articolo 2 del medesimo decreto): prevede la garanzia di un diritto reale immobiliare, che viene trasferito in caso di inadempienza.

L’accordo stabilisce una serie di regole con l’obiettivo di favorire i prestiti imprese coperti da queste garanzie.

Pegno mobiliare non possessorio

L’accordo prevede una serie di impegni delle parti firmatarie per promuovere l’utilizzo di questa forma di garanzia.

=> Prestiti imprese, pegno mobiliare non possessorio

E’ anche prevista la formazione di uno specifico gruppo di lavoro. Ecco quali sono le azioni che le parti si impegnano a compiere:

  • presentare l’Accordo all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per presa d’atto, e alla Banca d’Italia, auspicando un supporto fattivo del ministero dell’Economia e delle finanze, anche nell’ottica di una maggiore fruibilità di tali forme di garanzia;
  • informare gli associati sui contenuti dell’accordo e promuoverne l’utilizzo;
  • favorire l’ottimizzazione della normativa di vigilanza sulle banche in modo che i benefici possano essere conseguiti attraverso un idoneo trattamento prudenziale;
  • valorizzare e favorire la diffusione delle linee guida per la valutazione degli immobili residenziali definite congiuntamente da ABI e dalle associazioni dei valutatori di immobili e promuovere la definizione di analoghe linee guida anche con riferimento agli immobili a uso industriale;
  • favorire l’emanazione del decreto del ministro dell’Economia, di concerto con la Giustizia, che istituisce il registro informatico dei pegni non possessori e ne disciplina il funzionamento;
  • svolgere un’azione congiunta nei confronti dei ministeri competenti per definire modalità che permettano un’agevole, rapida e non onerosa cancellazione delle ipoteche e altre trascrizioni/iscrizioni effettuate successivamente alla trascrizione del patto, rendano coerenti le disposizioni relative all’attivazione delle garanzie pubbliche e private, esistenti sul mercato, con la disciplina di questa nuova garanzia, in primis, con quella del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, rendano possibile l’autonoma alienazione da parte del finanziatore a terzi del bene concesso in garanzia o che ne siano sterilizzati gli eventuali oneri sostenuti più di una volta;
  • collaborare al fine di dare, ciascuno nel proprio contesto, la più ampia diffusione, anche a livello territoriale, della conoscenza dei nuovi strumenti di garanzia, sensibilizzando in particolare i propri Associati sulla possibilità di fare ricorso, nell’ambito dei contratti di finanziamento, a detti strumenti;
  • organizzare specifici eventi, anche in collaborazione con il Consiglio Nazionale del Notariato e gli ordini professionali, per ampliare la conoscenza di questi nuovi istituti giuridici;
  • promuovere la definizione di ulteriori misure organizzative che intervengano sulle attuali procedure di escussione delle garanzie, necessarie per l’efficientamento della giustizia civile.

Trasferimento condizionato

L’accordo prevede che questa tipologia di contratto sia accompagnata da condizioni di favore nell’erogazione del prestito, che possono riguardare l’ammontare del finanziamento, la durata (con possibilità di arrivare a 30 anni), il costo. Questo vale in particolare per i nuovi contratti. Per quanto riguarda invece i finanziamenti già in essere, a cui si applica successivamente la clausola relativa al trasferimento condizionato del bene immobile, si prevedono condizioni di favore per l’impresa come l’aumento della durata del finanziamento, anche qui con possibilità di giungere fino a trenta anni in relazione alla tipologia di immobile dato a garanzia. In questo caso, si può prevedere un aumento del tasso di interesse che però deve assicurare una riduzione apprezzabile della rata e tenga conto della struttura per scadenza dei tassi. Le condizioni sopra descritte di applicano anche in caso di surroga.

=> Prestiti imprese con immobile in garanzia

In generale si tratta di un’operazione che viene effettuata con imprese economicamente e finanziariamente sane. Le banche possono comunque valutarne la realizzazione nei confronti di imprese che abbiano posizioni debitorie classificate come “inadempienze probabili”o esposizione scadute da più di 90 giorni. In questo caso, può essere prevista una revisione delle posizioni economiche. E’ fatta salva la più ampia autonomia delle parti nella definizione dei termini del contratto di finanziamento. Vengono tenuti presente, per la definizione dei contratti di finanziamento, gli approfondimenti del Consiglio del Notariato, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

  • in presenza di una stima del valore dell’immobile che si discosti da una soglia predeterminata dai contraenti, oppure dal valore stimato all’atto del finanziamento o da altri parametri, per eccesso o per difetto, ciascuno dei contraenti può decidere unilateralmente di interrompere l’esecuzione della clausola, ferma restando l’efficacia del contratto di finanziamento e l’esperibilità della procedura esecutiva ordinaria a tutela della banca;
  • in presenza di una stima dell’immobile superiore all’ammontare del debito inadempiuto, possibilità di procedere alla vendita dell’immobile dato in garanzia avvalendosi di un soggetto specializzato individuato sulla base di quanto contrattualmente stabilito e alle condizioni e modalità concordate e comunque a un prezzo non inferiore alla stima del valore dell’immobile, con l’obiettivo di estinguere il debito e versare al debitore la differenza positiva. In questo caso, nel corso del tentativo di vendita non decorrono gli interessi moratori e non maturano ulteriori oneria carico dell’impresa. Le parti potranno concordare il differimento del pagamento della differenza positiva, e specifiche clausole sulle conseguenze della mancata vendita dell’immobile alle condizioni indicate ed entro il termine individuato nel contratto di finanziamento, che possono comprendere l’interruzione dell’esecuzione del patto, eventualmente subordinata al ricorrere di scostamenti contrattualmente individuati tra la stima e la migliore offerta di mercato ricevuta dal soggetto specializzato. In caso di interruzione resta comunque ferma l’efficacia del contratto di finanziamento e l’esperibilità della procedura esecutiva ordinaria a tutela della banca. In modo analogo, possono essere previste specifiche clausole a tutela del debitore, nel caso in cui la stima dell’immobile sia inferiore al debito inadempiuto e il contratto non preveda l’effetto liberatorio in caso di vendita;
  • attivazione della clausola in base alla quale l’acquisto del bene immobile da parte della banca possa comportare l’integrale estinzione del debito e l’effetto liberatorio dal contratto.

E’ anche possibile inserire nel contratto una contestuale concessione di ipoteca, che consenta il ricorso alle procedure esecutive ordinarie. Anche per questa tipologia di contratto è prevista la formazione di uno specifico gruppo di Lavoro per approfondire le tematiche tecniche.

Fonte: Accordo ABI – Confindustria