Piemonte, i criteri per accedere al Fondo di Garanzia per il Microcredito

di Ermanno Cece

5 Maggio 2010 11:00

Dopo aver istituito il Fondo di Garanzia per il Microcredito a sostegno dei cosiddetti soggetti non bancabili, dopo averne definito i criteri di utilizzo la Regione Piemonte ha preannunciato la sua prossima operatività  entro giugno 2010, vale a dire non appena sarà  sottoscritta la convenzione con Finpiemonte.

Da quella data in poi, saranno rese note tutte le informazioni relative alla gestione del Fondo, alle modalità  e alle procedure per la presentazione delle domande.

Nel frattempo, soffermiamoci sui criteri di utilizzazione, stabiliti mediante la Deliberazione della Giunta Regionale 1 febbraio 2010, n. 41-13183 e che possono fungere da apripista e buona pratica per altre iniziative di questo genere sviluppate nel nostro paese.

Anzitutto, essi accordano alla Finpiemonte S.p.A. la responsabilità  della gestione del fondo, già  costituito ai sensi dell’articolo 8 della l.r. 12/2004, come sostituito dall’art. 33 della l.r. 30/2009 e finanziato attraverso la Regione Piemonte, la Compagnia di San Paolo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e Unioncamere Piemonte, che hanno messo complessivamente a disposizione €4.3m. Inoltre, essi disciplinano il fine dello strumento, vale a dire:

prestare garanzie fideiussorie agli istituti di credito convenzionati sui finanziamenti erogati a favore di imprese di nuova costituzione in forma giuridica di società  di persone, società  cooperative di produzione lavoro, incluse le società  cooperative sociali e ditte individuali e di soggetti titolari di Partita IVA nella fase di avvio dell'attività .

Particolarmente importante è il principio definito nei criteri della “non bancabilità ” dei soggetti finanziati, sia per quanto concerne i lavoratori autonomi sia per le imprese: esse devono essere interamente formate da “soggetti non bancabili“, ovvero soggetti che non dispongono di capacità  di garanzia propria e non sono comunque in grado di far ricorso autonomamente al credito bancario ordinario.

Ancora, viene stabilito il limite massimo di finanziamento in 25.000,00 euro ed il limite minimo in 3.000,00 euro. Questi importi saranno garantiti all’80% dal fondo (a costo zero).

Esso opera come garanzia “sostitutiva”, per cui gli istituti di credito non potranno richiedere ulteriori garanzie al soggetto beneficiario.

Infine, le norme sulla restituzione: il finanziamento deve essere rimborsato, a rate mensili, all'istituto di credito nel termine massimo di 48 mesi ( di cui 6 mesi di preammortamento) per i finanziamenti di importo pari od inferiore a 10.000,00 euro e nel termine massimo di 72 mesi (di cui 12 mesi di pre-ammortamento) per i finanziamenti di importo superiore e comunque entro il limite massimo 25.000,00 euro.

Durante la fase di ammortamento è possibile una nuova richiesta di finanziamento entro il limite massimo complessivo di 25.000,00 euro.