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Agenzia delle Entrate: deducibili i contributi pensione volontari

di Noemi Ricci

Pubblicato 4 Marzo 2011
Aggiornato 6 Gennaio 2012 10:48

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contributi integrativi volontari possono essere dedotti dai professionisti che cessano l'attività lavorativa così come avviene con quelli obbligatori.

I contributi integrativi volontari sono deducibili tanto quanto quelli obbligatori, essendo finalizzati a conseguire il diritto alla pensione,: lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 25/E del 3 marzo, rispondendo ad un quesito dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (Enpab).

I versamenti volontari alla propria cassa di previdenza – forma pensionistica obbligatoria – degli ex professionisti (chi interrompe o cessa l’attività autonoma), possono essere portati in deduzione.

L’Agenzia ha inoltre stabilito che il professionista può dedurre anche i contributi volontari versati a qualsiasi titolo – riscatto degli anni di laurea, prosecuzione volontaria di versamenti contributivi, ricongiunzione di diversi periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali obbligatorie – in ottemperanza all’articolo 10 del Tuir.

Si precisa infine che «ai sensi dell’art. 6, comma 2, del dlgs. n. 184/1997, la contribuzione volontaria non è ammessa per contestuali periodi di assicurazione ad una delle forme di previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti, nonché per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a carico delle predette forme di previdenza».

Il quesito iniziale dell’Ente riguardava la deducibilità dei suddetti contributi in merito al proprio regolamento per la categoria professionale dei biologi: versamento obbligatorio del contributo soggettivo e quello integrativo per un minimo del 10% del reddito professionale più un contributo integrativo, pari al 2% del corrispettivo.

Quest’ultimo non è soggetto a ritenuta d’acconto e, non concorrendo alla formazione del reddito imponibile del professionista, non è deducibile.
Un contributo integrativo minimo è dovuto in ogni caso, anche se il professionista non ha avuto guadagni nel corso dell’anno.

Infine, se l’iscritto cessa la propria attività lavorativa autonoma può conseguire il diritto alla pensione continuando a versare contributi volontari, una volta autorizzato dall’Enpab.

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