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Lavoratori autonomi, contributi INPS e Gestione separata

di Roberto Grementieri

Pubblicato 25 Agosto 2011
Aggiornato 17 Ottobre 2014 12:38

Lavoratori autonomi e pensionati: ecco quando scatta il nuovo obbligo previsto dalla Manovra Finanziaria di iscrzione alla gestione separata INPS.

Manovra Finanziaria: per i lavoratori autonomi scatta l’obbligo di iscrizione e versamento dei contributi INPS previdenziali presso la Gestione Separata, il fondo pensionistico previsto dalla legge Dini n.336/1995 (riforma delle pensioni) in favore dei lavoratori privi di tutele come i co.co.co., i venditori a domicilio o le categorie residuali di liberi professionisti, e che oggi annovera anche spedizionieri doganali non dipendenti, titolari di assegni di ricerca, amministratori locali, beneficiari di borse di studio, autonomi occasionali, prestatori di lavoro accessorio.

Ricordiamo che l’iscrivibilità alla Gestione separata è connessa con la qualificazione fiscale dei redditti percepiti.

Indentiche, per qualunque tipologia di lavoratore, le regole di applicazione delle aliquote e del massimale; le modalità di accredito contributivo e le prestazioni, pensionistiche e non, cui hanno diritto secondo le regole generali vigenti nella Gestione Separata.

Autonomi pensionati

La Manovra Finanziaria dispone inoltre l’obbligo contributivo alla Gestione separata Inps quando i redditi percepiti dal lavoratore autonomo non risultino assoggettati, ad altro titolo, a contribuzione previdenziale obbligatoria.

Il comma 11 dell’articolo 18 della Manovra finanziaria, infatti, stabilice che per i pensionati gli enti previdenziali di diritto, entro il 6 gennaio 2012, adeguino i propri statuti e regolamenti inserendovi l’obbligo di iscrizione e contribuzione, a carico di coloro che hanno percepito un reddito da attività professionale, il cui esercizio – precisa l’INPS con la circolare n.99 del 22 luglio 2011 – risulta subordinata all’iscrizione in appositi albi .

Per tali soggetti deve essere previsto, dai citati enti, un contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore al 50% di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente. Qualora entro la predetta data gli enti non abbiano provveduto ad adeguare i propri statuti e regolamenti, la norma diventerà comunque operativa. Con la conseguenza che il lavoratore autonomo pensionato che si trova nella predetta situazione sarà obbligato a versare la contribuzione alla Cassa di appartenenza, senza alcun obbligo di iscrizione e conseguente versamento contributivo alla Gestione separata Inps.

La norma, peraltro, precisa che restano acquisiti alla Gestione Separata eventuali versamenti già effettuati alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, con la conseguenza che non potranno essere oggetto di restituzioni.

Lavoratori autonomi

Il comma 12 del citato art. 18 stabilisce che i pensionati che esercitano abitualmente ma non in via esclusiva attività di lavoro autonomo sono tenuti all’iscrizione presso l’apposita Gestione separata Inps, ma solo se svolgono attività non soggette al versamento contributivo agli enti di diritto privato. In pratica, l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata riguarda:

  • a) soggetti che esercitano per professione abituale, anche se non esclusiva, attività di lavoro autonomo, il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali;
  • b) soggetti che, pur svolgendo attività professionale iscrivibile ad albi, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza, ovvero in base agli statuti e regolamenti, abbiano esercitato la facoltà di non iscrizione al relativo fondo di prefidenza.

Ciò può accadere: per il mancato raggiungimento di un livello minimo di reddito; esercizio di attività di tirocinio o praticantato; esistenza di altra copertura contributiva contestuale allo svolgimento dell’attività professionale per la quale la Cassa previdenziale di appartenenza ne esclude l’obbligo di iscrizione.

Peraltro, con la predetta circolare l’Inps ha precisato che non conta, ai fini dell’esclusione della gestione separata, l’obbligo di pagare a una Gestione previdenziale diversa un contributo integrativo o di solidarietà che non determina l’erogazione di una prestazione pensionistica.

Concetto opposto a quanto riguarda l’Enasarco. Il comma 13 dell’articolo citato, infatti, dispone che la contribuzione versata al predetto ente dagli agenti e rappresentanti, pur essendo un ente compreso nel d. lgs. n. 509/94 ha natura integrativa rispetto a quella istituita dalla legge del 1966, la Gone commercianti presso l’Inps. Conseguentemente, l’agente e il rappresentante sono obbligati a versare la contribuzione obbligatoria all’Inps e quella integrativa all’Enasarco.